Un'esclusiva per i lettori di Apitalia Online
[Condizioni di accesso ai contenuti di Apitalia Online]
 
[Indice degli speciali online]
 
 Scrivi il tuo commento a questo articolo!
 0 commenti disponibili     [Scrivi commento]
 
 Legislazione
Facciamo un po’ di chiarezza sulla data di scadenza del miele
 
di Roberto Grillini
 
Sono ancora troppe le confezioni di miele e di altri prodotti dell’alveare che non riportano il termine preferibile di consumo o la data di scadenza sulle etichette. Apitalia ha dato uno sguardo nei supermercati e in altri punti vendita verificando che sono spesso gli Apicoltori che confezionano i loro prodotti a omettere o indicare erroneamente questi dati. Errori che in genere non fanno le industrie confezionatrici. Vediamo cosa dice la legge e ricordiamo sempre che un’etichetta chiara e completa è il primo passo per andare incontro alle attese del consumatore
 
Cosa prevede la normativa

In relazione al contenuto di cui al comma 1 dell’articolo 3 della nuova disciplina legislativa sul miele (decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179 - Attuazione della direttiva 2001/110/CE) che, nell’estendere anche ai mieli l’applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 contenente, tra l’altro, l’obbligo di indicare anche la data di scadenza, riteniamo utile fornire ulteriori esaurienti chiarimenti agli Apicoltori che sono anche confezionatori dei loro prodotti.
Va considerato, infatti, che, nonostante le corrette modalità di etichettatura del miele e degli altri prodotti dell’alveare siano entrate da tempo in vigore (n.d.R.: vedere Apitalia 536/2004 - luglio/agosto 2004), in commercio si continuano a vedere etichette irregolari o ancora incomplete.
Vediamo intanto cosa dice la legge. L’articolo 10 del citato D. lgs. N. 109, sull’etichettatura dei prodotti alimentari, in relazione alla data di scadenza precisa:
1. Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni; esso va indicato con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro” quando la data contiene l’indicazione del giorno o con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro la fine” negli altri casi, seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.
2. Il termine minimo di conservazione, che non si applica ai prodotti di cui all’art. 10-bis, è determinato dal produttore o dal confezionatore o, nel caso di prodotti importati, dal primo venditore stabilito nell’Unione europea, ed è apposto sotto la loro diretta responsabilità.
3. Il termine minimo di conservazione si compone dell’indicazione in chiaro e, nell’ordine, del giorno, del mese e dell’anno e può essere espresso:
a) con l’indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi;
b) con l’indicazione del mese e dell’anno per i prodotti alimentari conservabili per più di tre mesi ma per meno di 18 mesi;
c) con la sola indicazione dell’anno per i prodotti alimentari conservabili per più di diciotto mesi.
4. Qualora sia necessario adottare, in funzione alla natura del prodotto, particolari accorgimenti per garantire la conservazione del prodotto stesso sino al termine di cui al comma 1 ovvero nei casi in cui tali accorgimenti siano espressamente richiesti da norme specifiche, le indicazioni di cui al comma 1 completano l’enunciazione delle condizioni di conservazione.
5. L’indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta per:…omissis…

Modalità delle indicazioni

Sia il termine minimo di conservazione, che la denominazione di vendita e la quantità netta del prodotto devono figurare nello stesso campo visivo in maniera evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili e non devono assolutamente essere dissimulate o deformate (norma valevole per tutti i prodotti alimentari contenuta nell’art: 14 del D. lgsl. 109. Per le infrazioni è prevista la sanzione amministrativa da Euro 1.600,00 a Euro 9.500,00.
Il termine minimo di conservazione è indicato dal produttore o dal confezionatore o dall’importatore che dovrà tener conto della propria esperienza, della destinazione e del rispetto delle più idonee tecniche di conservazione. Il termine minimo di conservazione va indicato con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro…” quando la data contiene l’indicazione del giorno o con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro la fine…” negli altri casi, seguite dall’indicazione della data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.

Scelta del termine di conservazione
In genere per il miele si appone una data di scadenza superiore ad un anno. Tutto dipende dalla destinazione del prodotto e dall’ambiente di conservazione. Se nelle consegne dirette di prodotto sano ai consumatori non esistono problemi questi potrebbero, invece, emergere nella vendita al commerciante negligente che lascia invecchiare il miele in ambiente non idoneo o addirittura lo espone al sole o quanto meno alla luce diretta delle vetrine con la conseguenza di provocare, nel tempo, delle possibili alterazioni (fermentazioni, elevazione del limite HMF, ecc.).
Tuttavia, in tal caso, in funzione della natura del prodotto, benché non si possa escludere l’estensione delle responsabilità anche a carico del confezionatore, è sempre consigliabile apporre anche le modalità di conservazione o di utilizzazione, come, ad esempio, “da conservare chiuso ermeticamente in luogo fresco, asciutto, al riparo dalla luce” o, più frequentemente, “si declina ogni responsabilità per la cattiva conservazione del prodotto” o frasi similari.
Per quanto riguarda le modalità di utilizzazione del miele, non esistono divieti specifici per indicare gli abbinamenti gastronomici esaltanti il gusto. Sarà, quindi, buona norma fornire al consumatore ulteriori elementi conoscitivi sulla natura del prodotto in accostamento con altri alimenti o altre raccomandazioni particolari sulle corrette modalità di conservazione.

Compilazione delle etichette
Paradossalmente non è necessario che le etichette riportino le dichiarazioni a stampa. Esse possono essere compilate anche a mano a condizione che siano chiaramente leggibili. La legge non prescrive l’altezza dei caratteri salvo per l’indicazione del peso netto (disciplina metrologica) le cui cifre devono avere l’altezza minima di 4 mm per le confezioni comprese fra 200 e 1000 grammi e 6 mm per le confezioni di peso superiore.
All’indicazione dei grammi (g) o dei chilogrammi (kg) per i pesi superiori ai 1000 g deve seguire la cifra e non va apposto il punto sul simbolo dell’unità di misura. Non è necessario indicare “peso netto” tuttavia è tollerato (chiarimento dato dal Ministero delle attività produttive con la circolare n. 168 del 10 novembre 2003.
La data di scadenza, purché espressa “con la menzione almeno del giorno e del mese” (naturalmente anche dell’anno) può essere sostitutiva della menzione di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 391/1980 (sigla numerica, alfabetica o alfanumerica che permetta l’identificazione). Sono considerate indicazioni del lotto anche eventuali altre date qualora espresse come indicato sopra.
 
 
 IMMAGINI ALLEGATE A QUESTO ARTICOLO: 1 tot.

 
 Scrivi il tuo commento a questo articolo!
 0 commenti disponibili     [Scrivi commento]
 
© Apitalia - Tutti i diritti riservati
Scritto in data 11/05/2006 da Roberto Grillini
 
 COMMENTI A QUESTO ARTICOLO: 0 tot.
Inserisci il tuo commento personale all'articolo [regolamento]:
Il tuo nome
La tua email
Il tuo messaggio
Privacy Ho letto e compreso le note relative alla privacy
Ho letto e compreso il regolamento dei commenti
 
[Torna ad inizio pagina]