REGOLAMENTO UFFICIALE |
Articolo 1 - Sigillo di origine e qualità |
La Federazione Apicoltori Italiani, con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 101, allo scopo di distinguere, tutelare e promuovere la produzione e il commercio del Miele Italiano di qualità, di meglio aiutare ed assistere gli apicoltori a perfezionare sempre più le tecniche di produzione e le possibilità di commercializzazione del miele, istituisce un sigillo di origine e qualità. il cui marchio viene depositato ufficialmente. Il marchio depositato è costituito da un sigillo autoadesivo a più colori, numerato progressivamente, recante in evidenza la scritta “Miele Italiano” la denominazione e l’emblema della Federazione Apicoltori Italiani, nonché un’ape stilizzata. Esso è di esclusiva proprietà della Federazione Apicoltori Italiani, che ne consentirà l’uso agli aderenti all’iniziativa, nel rispetto di quanto disposto del presente Regolamento. In parziale deroga a quanto stabilito, la grafica del sigillo, nella sola parte contenente il logotipo della Federazione Apicoltori Italiani, potrà essere sostituita, previa autorizzazione con il logotipo di una locale Associazione Apicoltori o di altro organismo impegnato nella tutela e valorizzazione del prodotto. In ogni caso, all’interno del tricolore, nel campo bianco, deve comparire la scritta “Federazione Apicoltori Italiani”. |
Articolo 2 - Uso del sigillo |
Il Sigillo serve ad identificare e proteggere esclusivamente il miele di produzione italiana. Esso viene concesso per essere utilizzato sulle confezioni di miele di ottima qualità, perfettamente ricavato e trattato, puro e maturo con i requisiti e le caratteristiche rispondenti alle indicazioni previste dalla Legge n. 1753 del 12.10.1982 e successive modificazioni, nonché dell’art. 6 del presente Regolamento. La Federazione, può emanare altre direttive sui requisiti qualitativi minimi richiesti, nonché sulle modalità e sulle tecniche di produzione, confezionamento o commercializzazione del prodotto. Il sigillo non deve essere coperto da altre scritte o etichette che in ogni caso devono essere applicate ad una giusta distanza dal sigillo stesso. È consentita la riproduzione del marchio sulla carta commerciale dell’utilizzatore a solo scopo promozionale e pubblicitario, previa autorizzazione della Federazione. |
Articolo 3 - Diritto di utilizzazione del sigillo |
Il diritto di utilizzazione del sigillo viene conferito revocabilmente dalla Federazione che ne dispone in modo esclusivo. Il conferimento avviene su richiesta scritta, mediante una dichiarazione con la quale si riconosce l’istituzione del marchio e le relative disposizioni esecutive. L’apicoltore si impegna ad utilizzare il sigillo per confezioni contenenti esclusivamente miele di produzione italiana, riservandosi la Federazione di accertare in ogni momento e in ogni sede la qualità e l’origine del prodotto e la regolarità del confezionamento. Contro il rifiuto del conferimento del sigillo è ammesso ricorso alla Federazione entro le due settimane dalla comunicazione; la Federazione provvede ad inoltrarne il ricorso ad una apposita Commissione, che decide in modo irrevocabile, formata da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo della Federazione. |
Articolo 4 - Obblighi |
Gli utilizzatori del sigillo si obbligano:
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Articolo 5 - Diritti |
Gli apicoltori utilizzatori del sigillo hanno diritto:
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Articolo 6 - Requisiti di qualità dei prodotto contrassegnato con il sigillo “Miele Italiano” |
Nelle confezioni che riporteranno il sigillo non potrà essere posto miele che non soddisfi, oltre alle disposizioni generali delle leggi nazionali e comunitarie in materia, anche i seguenti altri requisiti:
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Articolo 7 - Controlli-procedura |
La Federazione si riserva il diritto di controllare l’utilizzazione dei sigillo. Ogni utilizzatore del sigillo può essere quindi soggetto a verifiche da parte degli incaricati delle Federazione circa il suo uso regolamentare. Sono previste verifiche di due tipi:
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Articolo 8 - Perseguimento degli abusi |
In caso di uso abusivo dei sigilli da parte di un utilizzatore il Consiglio di Direttivo della Federazione può:
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Articolo 9 - Disposizioni finali |
Tutte le disposizioni relative all’utilizzazione dei sigilli saranno rese note attraverso comunicazioni della Federazione sui propri mezzi di informazione. Anche le sanzioni adottate e rese definitive, di cui all’art. 8, potranno essere oggetto di pubblicazione. Non sono ammesse rivendicazioni o pretese di qualsiasi natura nei confronti della Federazione a causa dell’esclusione temporanea o permanente dal diritto di utilizzazione dei sigilli, ovvero a causa del rifiuto, al conferimento del diritto stesso. La Federazione non assume alcuna responsabilità circa l’operato degli aderenti all’iniziativa, che provvedono alla produzione, al confezionamento ed alla commercializzazione del prodotto: essa si limita a dare applicazione alle norme contenute nel presente Regolamento, vigilando che siano rispettate, nessun altro rapporto potendo esistere tra la Federazione e il consumatore. Tribunale competente per tutte le controversie derivanti dall’utilizzazione dei sigilli è quello della sede della Federazione Apicoltori Italiani. |