Chiarimenti sulla sperimentazione dell’Api-Bioxal [Torna all'indice generale] |
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![]() Art.85 – Modalità di tenuta delle scorte per attività zooiatrica (..) Gli adempimenti relativi al carico e scarico dei medicinali costituenti scorta sono assolti applicando quanto previsto dall’art. 84 comma 4. Art. 84 – comma 4 Gli adempimenti relativi al carico dei medicinali costituenti scorta (..) vengono assolti conservando la documentazione di acquisto per 3 anni. In questo caso vanno, quindi, conservati per tre anni i documenti di ordinazione del prodotto alla ditta farmaceutica (MOD. A,B,C). Lo scarico degli stessi è richiesto solo nel caso di medicinali somministrati ad animali destinati alla produzione di alimenti. Essendo le api animali produttori di alimenti, lo scarico deve esser effettuato. (..) e vengono assolti annotando il trattamento effettuato sul registro di scarico, fermo restando l’obbligo di registrazione del trattamento e di conservazione di cui all’art. 79. Il Veterinario, allora, deve possedere un registro ove annoterà, tra le altre cose, la data della cessione del farmaco all’apicoltore e il nominativo dello stesso. La normativa non richiede la pre-numerazione delle pagine e la vidimazione dello stesso da parte della Asl. Alleghiamo alcuni fac-simile di registro che ogni veterinario potrà adottare per assolvere allo scarico. Art. 79 – Registro dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti Fatti salvi gli obblighi di registrazione da parte del veterinario, di cui all’art. 15 del D. Lvo 158/2006 (..) Art. 15 – Registrazioni da effettuare a cura dei veterinari Il Veterinario che cura gli animali annota, sul registro tenuto dalla azienda (..), la data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti, l’identificazione degli animali trattati ed i tempi di sospensione Per la sperimentazione, il veterinario annoterà, oltre alle altre voci previste, la data di consegna del farmaco all’apicoltore e provvederà a firmare il registro; è indispensabile quindi che l’Apicoltore detenga il proprio registro dei farmaci come da Art. 79. |
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(by Ufficio stampa Fnovi) | |