LMR nel Miele [Torna all'indice generale] |
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OGGETTO: Regolamento CE 470/2009 che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale. Informiamo che sulla GUCE n. L 152 del 16/06/2009 è stato pubblicato l’allegato Regolamento CE 470/2009 che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale. Segnaliamo in particolare quanto segue: 1. A decorrere dal 06/07/2009 il presente Regolamento abroga il precedente Reg. CE 2377/1990. 2. Entro il 04/09/2009 la Commissione Europea adotterà un Regolamento CE contenente i limiti massimi di residui (LMR) per le sostanze farmacologicamente attive di cui agli allegati da I a IV (1), che sostituiranno i LMR fissati dal Reg. CE 2377/1990. 3. Per ogni sostanza per la quale è stato stabilito un LMR, la Commissione Europea o uno Stato membro possono presentare all’Agenzia europea per i medicinali (EMEA) una richiesta di parere sull’estrapolazione di LMR fissati in una o più specie ad altre specie (es. api). Tale principio di estrapolazione dovrebbe essere considerato sistematicamente dall’EMEA al fine d’aumentare la disponibilità di medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti. 4. Al fine di agevolare il commercio intracomunitario e le importazioni, vengono definite norme e procedure volte a stabilire, per determinate sostanze per le quali non è stato fissato un LMR, limiti d’azione (“Reference points for action”) a concentrazioni di residui per le quali l’analisi di laboratorio è tecnicamente realizzabile. Tuttavia, la fissazione di limiti d’azione non dovrebbe in nessun modo consentire l’uso illegale di sostanze vietate o non autorizzate per trattare animali destinati alla produzione di alimenti. Qualsiasi residuo di queste sostanze negli alimenti d’origine animale dovrebbe essere considerato indesiderabile. 5. In casi specifici in cui, per ragioni di protezione della salute pubblica o della salute o del benessere degli animali, sia necessario autorizzare, con urgenza, un medicinale veterinario, è possibile chiedere all’EMEA di ricorrere ad una procedura accelerata di valutazione del LMR di una sostanza farmacologicamente attiva. In tal caso l’EMEA garantisce che un parere sia formulato entro 120 giorni dal ricevimento della domanda. 6. Nel caso in cui i risultati degli esami analitici siano al di sotto dei limiti d’azione, l’Autorità competente svolge indagini al fine di determinare se vi sia stata somministrazione illecita di una sostanza vietata o non autorizzata e, se del caso, applica le sanzioni previste. Nel caso in cui i risultati di tali indagini indichino uno schema ricorrente rivelatore di un potenziale problema, l’Autorità competente tiene un registro dei risultati e informa la Commissione Europea e gli altri Stati membri. |
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(by Presidente A.N.A.I. - Sergio D’Agostino) | |