Nuovo regolamento (CE) n. 889/2008: Le norme di produzione animale [Torna all'indice generale] |
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![]() La nuova normativa esplicita maggiormente gli obiettivi, i principi e le norme applicabili alla produzione animale biologica, ribadendo che la produzione zootecnica sia legata alla terra, vietando, in modo esplicito, la produzione animale “senza terra”. Successivamente alla pubblicazione del Reg. (CE) n. 889/2008, nel rispetto della continuità alle norme di produzione animale, definite dal Reg. (CEE) n. 2092/91, e per non perturbare il settore dell'allevamento biologico, il legislatore ha definito ed attuato le specifiche norme di produzione animale, escludendo la produzione degli animali d’acquacoltura. Tali norme si applicano alle seguenti specie: a) bovini, comprese le specie Bubalus e Bison; b) equidi; c) suini; d) ovini; e) caprini; f) avicoli (galline ovaiole; polli da ingrasso; faraone; anitre; tacchini; oche); g) api. Secondo i principi definiti dal Reg. (CE) n. 834/2007, il Reg. (CE) n. 889/2008 ha stabilito le norme di produzione dettagliate per quanto riguarda: 1) l'origine degli animali, biologici e non biologici; 2) le pratiche zootecniche e le condizioni di stabulazione. In particolare ha stabilito: a) le condizioni di ricovero per gli animali; b) le condizioni di stabulazione specifiche per i mammiferi, gli avicoli e le api; c) l'accesso agli spazi all’aperto; d) la densità degli animali; e) le condizioni per l’allevamento simultaneo di animali allevati con metodo biologico e non biologico; f) i metodi di gestione zootecnica; 3) la riproduzione; 4) gli alimenti per animali. Ancora ha stabilito: a) la percentuale di alimenti di provenienza aziendale e la percentuale di alimenti di provenienza extraziendale; b) gli alimenti necessari per soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali; c) la percentuale di alimenti in conversione che possono essere incorporati nella razione alimentare; d) le materie prime non biologiche di origine vegetale e animale; e) le materie prime biologiche di origine animale; f) le materie prime minerali per mangimi; g) i prodotti e i sottoprodotti della pesca; h) gli additivi per mangimi e gli ausiliari di fabbricazione; 5) la prevenzione delle malattie e le cure veterinarie, compresi i trattamenti veterinari in apicoltura. Infine, così come già detto per le produzioni vegetali, anche per le produzioni animali è da segnale la novità introdotta dall'art. 9 del Reg. (CE) n. 834/2007, in merito al divieto di uso di OGM. Per i prodotti per i quali non possono essere escluse tracce non intenzionali e tecnicamente inevitabili di OGM autorizzati, è fissata una soglia minima dello 0,9 (richiamata dalla direttiva 2001/18/CE, dai regolamenti (CE) n. 1829/2003 e n. 1830/2003) sotto la quale tali prodotti non devono essere etichettati con la dicitura “questo prodotto contiene OGM”. Pertanto i prodotti che non siano etichettati o accompagnati da un documento che riporti la suddetta frase fa presupporre che nella coltivazione e/o allevamento degli stessi non si è fatto uso di OGM o prodotti derivati da OGM. In caso di prodotti non biologici acquistati da terzi, il fornitore dovrà rilasciare una dichiarazione di conferma che gli stessi non sono derivati od ottenuti da OGM, secondo il fac simile riportato nell'allegato XIII del Reg. (CE) n. 889/2008. Il Legislatore, con la pubblicazione del Reg. (CE) n. 889/2008, non ha deciso sulle misure di attuazione del divieto di uso di OGM e di prodotti derivati od ottenuti da OGM. |
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(by GreenPlanet - QC&I International Services S.a.s. Carmelo Bonarrigo) | |