Con la circolare 12 dicembre 2006 il MIPAAF, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha dato tempo a tutti i produttori e invasettatori di adeguarsi alla legge n.81/2006. La richiamata legge n.81/2006 ha di fatto soppresso la facoltà di indicare in etichetta, nel caso di miscela di mieli originari da due o più paesi UE e/o paesi terzi, in alternativa alla esplicita indicazione di tutti i paesi di origine in cui i mieli sono stati raccolti, una delle seguenti indicazioni: 1) “miscela di mieli originari della CE”; 2) “miscela di mieli non originari della CE”; 3) “miscela di mieli originari e non originari della CE”. Pertanto è introdotta una norma più restrittiva per garantire maggiore trasparenza a tutela del consumatore: il paese o i paesi di origine del miele devono essere, sempre, esplicitamente indicati in etichetta. Le organizzazioni di produttori, da parte loro, hanno rappresentato la necessità di un congruo periodo di tempo per lo smaltimento delle scorte etichettate anteriormente all’entrata in vigore della suddetta legge. La ragione è semplice, la 81/2006 non fissa un tempo adeguato ai produttori per adeguarsi alla nuova disposizione. Che fare? Vale il principio fissato dal decreto legislativo n. 179/2004 che all’art. 8, comma 2, sulla commercializzazione del miele etichettato anteriormente all’entrata in vigore del provvedimento stabilisce che le confezioni contenenti miscele di mieli originari di paesi diversi, etichettate conformemente al decreto legislativo 179/2004, possono continuare ad essere commercializzate fino ad esaurimento ed in ogni caso entro il 31 dicembre 2007. |