Api e colpo di fuoco batterico: le prescrizioni 2013 per lo spostamento degli alveari [Torna all'indice generale] |
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![]() L’area soggetta alle prescrizioni in quanto non più “zona protetta” per Erwinia amylovora comprende l’intero territorio delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini. Nel periodo soggetto a regolamentazione, lo spostamento degli alveari da questi territori verso “zone protette” dell’Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza) e del territorio nazionale sarà consentito solo se gli alveari verranno preventivamente chiusi per 48 ore prima di essere collocati nella nuova postazione. II periodo di quarantena potrà essere dimezzato a 24 ore nel caso l’alveare sia sottoposto, prima della chiusura, a un trattamento antivarroa a base di un farmaco veterinario autorizzato contenente acido ossalico. Prima di effettuare lo spostamento, è necessario che gli apicoltori ne diano comunicazione al Servizio Veterinario della Unita Sanitaria Locale competente per il territorio ove ha sede 1’apiario (il fac-simile di comunicazione è allegato alla Determinazione) e documentino la misura di quarantena adottata utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportato in questa pagina. Su precisazione del servizio Fitosanitario Regionale e giunta una rettifica che di seguito si riporta: Si comunica che nella determinazione n. 1543 del 25.02.2013, recante “Prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione degli alveari per il controllo del colpo di fuoco batterico nella Regione Emilia-Romagna, anno 2013”, a causa di mero errore materiale, non erano state indicate correttamente le “zone protette”. Con la determinazione n. 2445 del 5.03.2013, si e provveduto a rettificare l’errore. Il testo coordinato è scaricabile dal link sotto indicato |
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http://www.ermesagricoltura.it/Servizio-fitosanitario/Avversita-delle-piante/Cerca-avversita-per-nom | |
(by Alberto Contessi, Notiziario dell\'Apicoltore / 12.06.2013) | |