Corte di Cassazione, ingannare sull’origine è frode in commercio [Torna all'indice generale] |
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![]() Risulta, pertanto, giustificata, secondo la Corte, non tanto la sanzione amministrativa prevista dalla legge n. 4/2011, quanto la più grave pena della reclusione fino a due anni o della multa fino a 2.065 euro, secondo quanto disposto dall’art. 515 c.p. Una etichettatura che non fornisce informazioni adeguate, precise e corrette sulle caratteristiche del bene acquistato sicuramente truffa il consumatore e svaluta, squalifica e svilisce le qualità del prodotto. Occorre, invece, che sia garantita la libertà di ognuno di individuare, tra la molteplicità di prodotti che il mercato offre, quello che, previa attenta e consapevole valutazione, soddisfa maggiormente i propri gusti o le proprie aspettative. Di conseguenza, risulta evidente come l’informazione relativa all’Origine, ovvero, al luogo geografico di produzione, sia in grado di orientare ampiamente la scelta finale del consumatore. A tal proposito, la Corte di Cassazione ricorda che esistono norme chiare e specifiche, tanto a livello nazionale quanto a livello comunitario, che sottolineano la necessità di riportare in etichetta informazioni chiare e leggibili sulle caratteristiche dei prodotti alimentari, con il fine di evitare che omissioni o false indicazioni possano indurre in errore il consumatore. Viene, infatti, richiamato, non solo il d.lgs. n. 109/1992 che disciplina l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, ma anche la più recente legge n. 4 del 2011, in materia di etichettatura e qualità degli alimenti, la quale, pur non avendo ancora ricevuto piena attuazione, perché in attesa della emanazione degli opportuni decreti interministeriali – espressamente - prevede l’obbligo di indicare in etichetta, tra le altre informazioni, il luogo di origine o di provenienza degli alimenti, proprio al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari. La legge citata, tra l’altro, attualizza, con attenzione e rigore, il bisogno diffuso e condiviso della collettività di disporre di dati chiari, trasparenti e non ingannevoli, al fine di procedere agli acquisti con sicurezza e fiducia, senza dover convivere con la sensazione di aver subito una truffa. E' chiaro che la questione riguarda anche, a pieno titolo, l'etichettatura del miele di cui ho già ampiamente dato notizia. |
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(by Sergio D\'Agostino, Presidente A.N.A.I. - 27.05.2013) | |