Aggiornamenti legislativi - 2 [Torna all'indice generale] |
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![]() 4) Codice penale - Art. 517-quater. Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. (1) Chiunque contraffaccia, o comunque alteri, indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita, con offerta diretta ai consumatori, o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. (1) Art. 15, comma 1, lett. e) della L. 23 luglio 2009, n. 99 Sulle pratiche commerciali scorrette si riporta l’art. 20 del D. lgs. 2 Agosto 2007, n. 146: 1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate. 2. Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. 3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare, in misura apprezzabile, il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell\'ottica del membro medio di tale gruppo. E\' fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima, consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate a essere prese alla lettera. 4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali: a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26 5. Gli articoli 23 e 26 riportano l\'elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette. 5) Peso/Peso netto. L\'art. 9, comma 3, del Decreto legislativo n. 109/1992 prescrive che la quantità dei prodotti alimentari preconfezionati, per i prodotti diversi da quelli liquidi, debba essere espressa in unità di massa. Viene segnalato che in taluni Paesi dell\'Unione europea è richiesto di far precedere l\'indicazione della quantità dalla dicitura «Peso netto» per i prodotti diversi da quelli liquidi e viene richiesto anche di conoscere se tale indicazione è effettivamente obbligatoria. Al riguardo va anzitutto precisato che, nella vigenza della normativa nazionale anteriore a quella comunitaria, almeno in Italia si era creata l\'usanza di indicare la quantità netta per i prodotti liquidi, senza aggiunta della dicitura «volume netto», e di indicare per gli altri prodotti la dicitura «peso netto» e simili, prima della indicazione della quantità. Nessuna norma ha mai prescritto regole al riguardo neppure il decreto legislativo n. 109/1992. Sulle modalità di indicazione la direttiva 2000/13/CE, ma anche le precedenti, hanno solo precisato all\'art. 8, paragrafo 2 a, che qualunque sia il tipo di quantità riportato in etichetta (nominale, netta, media, meccanicamente determinata e simili), tale quantità è la quantità netta ai sensi della direttiva. Il Decreto legislativo n. 109/1992, come anche le norme metrologiche, nulla hanno prescritto circa l\'obbligo di indicazione della dicitura «peso netto». La dicitura «peso netto», pertanto, è da ritenersi non obbligatoria, ma la sua indicazione non è vietata. 6) Prodotti con edulcoranti. L\'allegato VIII del decreto del ministro della Salute n. 209/1996 elenca gli edulcoranti che possono essere utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti alimentari, indicando casi e dosi d\'impiego. Per quanto riguarda i casi d\'impiego vengono indicate le categorie merceologiche e non i singoli prodotti con le relative denominazioni di vendita. Vi rientrano i prodotti di cioccolato, i succhi e nettari di frutta, le confetture, le gelatine di frutta, le marmellate e la crema di marroni nonché altri prodotti. Le denominazioni di vendita di questi prodotti rimangono inalterate con la sostituzione totale o parziale degli zuccheri ma devono essere accompagnate dalla dicitura «con edulcorante (i)» oppure « con zucchero (i) ed edulcorante (i)» a seconda che si tratti di sostituzione totale o parziale dello zucchero, inteso come il complesso dei mono-disaccaridi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di etichettatura di cui all\'allegato 2, sezione II del Decreto legislativo n. 109/1992 e successive modificazioni: Esempio di prodotto di cioccolato con sostituzione totale di zucchero: cioccolato fondente con edulcorante; Esempio di prodotto di cioccolato con sostituzione parziale di zucchero: cioccolato al latte con zucchero ed edulcorante. |
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(by Roberto Grillini - 02.01.2013) | |