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 Apieuropa
Ricetta obbligatoria: Bruxelles orientata a esonerare le api
 
di Franco Mutinelli
 
Allo scadere del 30 ottobre 2005, anche l’Italia avrebbe dovuto recepire la Direttiva 2004/28/CE riguardante i farmaci veterinari e le nuove modalità di prescrizione mediante ricetta obbligatoria. La Direttiva, alla data attuale, non è ancora operativa nel nostro Paese. Nel frattempo, sulla base delle informazioni disponibili, va emergendo l’intento di stilare un elenco dei farmaci per i quali sarà prevista l’esenzione: ci sono buone speranze che i prodotti antivarroa siano inclusi in questa lista
 
La norma di riferimento nazionale per il medicinale veterinario è il D.Lgs. 119/1992 “Attuazione delle direttive n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE, relative ai medicinali veterinari” e successive modifiche, quali in particolare, il D.Lgs. 47/1997 “Attuazione delle direttive 93/40/CEE e 93/41/CEE in materia di medicinali veterinari” e il D.Lgs. 71/2003 “Attuazione delle direttive 2000/37/CE e 2001/82/CE concernenti medicinali veterinari”.
La direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/82/CE è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L136 del 30 aprile 2004. Gli Stati membri sono tenuti a mettere in essere le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 ottobre 2005. A tutt’oggi questa direttiva non è stata ancora recepita.
Lo scopo principale delle normative sulla fabbricazione e la distribuzione dei medicinali veterinari è quello di assicurare la tutela della salute e del benessere degli animali, nonché della salute pubblica. La normativa sulle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali veterinari e i criteri per il rilascio di dette autorizzazioni mirano a rafforzare la tutela della salute pubblica.
La nuova direttiva ha quindi principalmente la finalità di assicurare che per i medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti siano attivate procedure che garantiscano l’innocuità degli alimenti per il consumatore, specialmente in relazione alla presenza di eventuali residui di tali medicinali nel prodotto finale.
Per quanto riguarda l’apicoltura ed i medicinali veterinari utilizzati per la lotta alla varroasi, la nuova direttiva è rilevante per due aspetti:
1. la definizione di medicinale veterinario;
2. l’obbligatorietà di prescrizione veterinaria per l’acquisto di medicinali per animali destinati alla produzione di alimenti.
Per prescrizione veterinaria si intende: ogni prescrizione di medicinali veterinari rilasciata da un professionista a ciò abilitato conformemente alla normativa nazionale vigente.
L’attuale normativa nazionale prevede l’obbligatorietà della prescrizione veterinaria per i medicinali veterinari da utilizzare per la terapia di animali destinati alla produzione di alimenti (art.32 D.Lgs. 119/1992) e stabilisce per taluni prodotti l’esenzione in considerazione dell’assenza di pericolosità dei residui. E’ il caso di ApilifeVAR, Apiguard, Apistan, Bayvarol, i cui principi attivi sono inseriti nell’Allegato II del Regolamento (CE) n. 2377/90 e la cui non pericolosità è sancita dall’assenza di limite massimo di residui nel miele, nonché del tempo di attesa (D.M. 20 dicembre 2000). Diverso è invece quanto stabilito per Perizin (p.a. coumaphos) e Apitol (p.a. cymiazolo) per i quali sono stati stabiliti MRL, 100 e 1000 ppb, e tempo di attesa, 42 e 90 giorni, rispettivamente. Nella premessa della direttiva 2004/28/CE, punto (21), si legge “...La necessità di una prescrizione veterinaria per la vendita di tali medicinali (per gli animali destinati alla produzione di alimenti) dovrebbe, quale principio generale, essere estesa a tutti i farmaci destinati agli animali destinati alla produzione di alimenti. Tuttavia, dovrebbe essere possibile concedere, ove opportuno, esenzioni...”.
Ancora, la frase introduttiva dell’articolo 67 è così modificata: “Fatte salve le norme comunitarie o nazionali più severe riguardanti la fornitura dei medicinali veterinari per tutelare la salute dell’uomo e degli animali, è richiesta una prescrizione veterinaria per fornire al pubblico i seguenti medicinali veterinari:
a bis) i medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti”.
Tuttavia, gli Stati membri possono concedere esenzioni a tale requisito conformemente ai criteri definiti secondo la procedura di cui all’articolo 89, paragrafo 2 (che rimanda alla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione).
Gli Stati membri possono continuare ad applicare le disposizioni nazionali fino:
alla data di applicazione della decisione adottata ai sensi del primo comma, oppure
al 1° gennaio 2007, se tale decisione non è stata adottata entro il 31 dicembre 2006.
Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la CE sembra orientata a predisporre un elenco dei farmaci per i quali è prevista l'esenzione dalla prescrizione veterinaria e la Direzione per il farmaco veterinario ha proposto che quelli destinati alle api siano inseriti in questo elenco. Quindi, per il momento, tutto dovrebbe rimanere invariato.
 
 
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Scritto in data 10/05/2006 da Franco Mutinelli
Centro di Referenza Nazionale per l’Apicoltura, IZS delle Venezie, Viale dell’Università 10, 35020 L
 
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