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 Legislazione
L’etichettatura nel confezionamento del miele
 
di Massimo Benvenuti* e Giovanni Formato**
 
Allo scopo di agevolare il lavoro degli operatori del settore, è stato predisposto un documento riepilogativo in tema di “Etichettatura del miele e denominazioni”. Tale documento rappresenta quindi un piccolo compendio che puó aiutare a districarsi rapidamente nelle normative e circolari su un tema specifico quale quello dell’etichettatura del miele. Le immagini delle etichette sono state scattate durante il concorso internazionale “BioMiel” dei mieli biologici indetto dall’ICEA e sono solo un esempio di come altri Paesi, comunitari e no, etichettano il loro prodotto
 
Il Decreto Legislativo n. 181 del 23 giugno 2003: “Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità”, che regolamenta l’etichettatura dei prodotti alimentari in generale, ribadisce all’articolo 2, il concetto che l’etichettatura non deve:
1) indurre in errore l’acquirente;
2) attribuire all’alimento effetti o proprietà che non possiede;
3) suggerire che l’alimento possegga caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti analoghi possiedono caratteristiche identiche;
4) attribuire all’alimento proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia.
La sanzione prevista per la pubblicità ingannevole va da 3500 a 18000 euro.
Il Decreto Legislativo n. 179 del 21 maggio 2004: “Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele”. Sull’etichetta, come peraltro già previsto dalla normativa precedente al 2004 anche per gli altri alimenti, deve obbligatoriamente comparire:
1) la denominazione di vendita (es. miele);
2) il nome o la ragione sociale e la sede o del produttore, o del confezionatore o di un venditore;
3) la sede dello stabilimento di produzione o confezionamento, laddove questo sia differente dal nominativo del produttore già posto in etichetta;
4) l’indicazione del Paese di origine;
5) il peso netto;
6) il numero di lotto;
7) l’indicazione del termine preferenziale di consumo.

Approfondiamo adesso, singolarmente, le diverse voci:

1. Le denominazioni di vendita

La direttiva 2001/110/CE riporta la definizione di miele quale: “sostanza dolce naturale che le api producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori, che si trovano su parti vive di piante, che esse bottinano, trasformano combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell’alveare”.


Approfondimento

Aggiunta al miele di altre sostanze

Il D.lvo. 179/04, di attuazione della direttiva 2001/110/CE, vieta l’aggiunta al miele, immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano, qualsiasi ingrediente alimentare, ivi compresi gli additivi, e l’effettuazione di qualsiasi altra aggiunta se non di miele (art. 4). Sulla base di tale principio, preparati ad esempio a base di nocciole e miele, non possono riportare in etichetta il termine “miele” ma, un nome di fantasia e/o “Preparazione alimentare a base di miele e nocciole” (con le relative %).

La denominazione corretta da utilizzare per legge è, semplicemente: “miele”.
Alla denominazione “miele”, possono essere aggiunte specificazioni riguardanti l’origine botanica e l’origine geografica (che, logicamente, dovranno sempre corrispondere al vero).


Approfondimento
La localizzazione regionale, territoriale o topografica

La Commissione Europea, nella nota esplicativa n.61913.OTC.2005.EN sulla Dir. 2001/110/CE, ha espresso alcune puntualizzazioni; in particolare, se in etichetta viene rivendicata un’origine territoriale, è necessario indicare la precisa localizzazione regionale, territoriale o topografica del luogo.
Alla luce di tale determinazione, la dizione “miele di bosco dell’Appennino centrale“, non appare sufficiente, data l’estensione di tale catena montuosa, a rivendicare, in assenza della localizzazione regionale e topografica, una precisa origine territoriale.


Alla denominazione “miele”, potranno anche essere aggiunte, lì dove presenti, eventuali criteri di qualità previsti dalla normativa comunitaria e posseduti dal prodotto (ad esempio, marchio DOP, IGP, ecc.).
Vanno evitate altre denominazioni espressamente non previste dalla legislazione vigente (es. puro, purissimo, vergine integrale, ecc.).


Approfondimento
I marchi di origine e di qualità

I criteri di qualità possono essere individuati nelle DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazioni geografiche protette), STG (specialità tradizionali garantite) e le produzioni con metodo biologico.
In tal caso l’etichettatura dovrà rispettare:
• le diciture previste dal decreto legislativo n° 179 del 21/05/2004;
• l’indicazione “agricoltura biologica - regime di controllo CE”;
• l’indicazione dell’organismo di controllo che ha certificato il prodotto, insieme agli estremi dell’autorizzazione ed al codice di identificazione attribuito, in Italia, dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Sanzione prevista: da 600 a 6000 euro.


Esempi corretti: “miele”; “miele millefiori”; “miele di nettare”; “miele di melata”; “miele di fiori”; “miele di fiori di montagna”; miele di castagno”; “miele di castagno della Toscana”; “miele di castagno di Monte Livata”; “miele di Bosco”; “Miscela di miele di bosco e miele di fiori di bosco italiano”; miele di castagno e tiglio.

Esempi errati: “miele puro di api”; “miele naturale”; “miele purissimo integrale”; “miele vergine integrale”; “miele espettorante di eucalipto”; “miele afrodisiaco della Val Brembana”; “miele di prato”; “miele di montagna”; “Bosco dell’Appennino Italiano”; “miele di flora mediterranea”.

La dizione “miele millefiori”, in un primo tempo giudicata non ammissibile, è invece pienamente utilizzabile dagli apicoltori, come chiarito dalla Circolare MI.P.A.A.F. n.1 dell’8 marzo 2005.


Approfondimento
La doppia indicazione floreale e/o vegetale

Circa l’indicazione dell’origine floreale e/o vegetale nel caso di miele di duplice o multipla origine floreale si precisa, anche alla luce della Nota esplicativa sulla direttiva 2001/110/CE della Commisione Europea  del 22 gennaio 2006, che:
• la doppia indicazione floreale e/o vegetale può essere utilizzata a condizione che i fiori e/o i vegetali indicati abbiano lo stesso periodo di produzione di nettare e/o melata e siano della stessa origine geografica;
• ciascuna delle origini botaniche indicate deve essere significativa ed il miele deve provenire interamente o principalmente dalle due origini indicate;
• il miele deve avere, come nel caso della indicazione monofloreale, caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche della duplice origine da cui proviene.
L’indicazione in etichetta della doppia origine botanica e/o floreale, al posto del termine “millefiori” è pertanto consentita, a condizione che ricorrano le condizioni precedentemente richiamate.
Allorché i fiori indicati non abbiano lo stesso periodo di produzione di nettare e la stessa origine geografica, si ritiene possa essere indicata la duplice o multipla origine floreale a condizione che il termine “miscela” appaia chiaramente in etichetta.

Sanzione prevista: da 600 a 6000 euro.


La normativa in vigore prevede la possibilità di inserire anche altre informazioni sulla presenza del favo nel miele, quali: “miele in favo”, “miele con pezzi di favo” o “sezioni di favo nel miele”, “miele che contiene uno o più pezzi di miele in favo”, “miele scolato”.
Possono anche essere fornite informazioni sul metodo di estrazione del miele, quali: “miele centrifugato” (cioè miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati), “miele torchiato”, oppure “miele filtrato” (intendendo con questo termine il miele ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un’eliminazione significativa dei pollini).


Approfondimento
Il termine “Miscela…”

Il termine “millefiori” (o multifiora o anche poliflora) si associa ad un ambiente multifloreale e definisce il miele che deriva dall’attività naturale dalle api ma che non può essere definito uniflorale. Tale termine non può invece essere utilizzato per un miele ottenuto dalla miscelazione artificiosamente prodotta, da parte dell’uomo, di mieli unifloreali; in quest’ultimo caso, la dizione corretta da utilizzare è quella di “Miscela di mieli”.
Pertanto, il termine “Miscela…” implica l’intervento dell’uomo nel formare un prodotto finale.


Da ultimo, il miele che:
• possiede un gusto o un odore anomali;
• ha iniziato un processo di fermentazione;
• è effervescente;
• è stato surriscaldato;
può essere destinato all’industria della pasticceria, ma in questo caso, alla denominazione di “miele per uso industriale”, deve anche essere aggiunta la menzione di: “destinato solo alla preparazione di cibi cotti”.


Approfondimento
Il sigillo di garanzia

Il sigillo di garanzia non deve poter essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata. Garantisce il consumatore ed il produttore da eventuali manipolazioni. Sul sigillo di garanzia si possono riportare i dati dell’etichetta.

Sanzione prevista: da 600 a 6000 euro.


2. Sede, nome o ragione sociale

Nelle etichette deve essere sempre indicato il nome del produttore (o la regione sociale o il marchio) e la sede del produttore o del confezionatore.
Nel caso il miele sia stato estratto e confezionato in un luogo diverso da quello del produttore indicato in etichetta, occorre indicare la sede del laboratorio di confezionamento (lavorazione conto terzi).

Esempi corretti:
“Mario Rossi, via Fiori 4, Marino (RM)”; “prodotto e confezionato da Mario Rossi, via Fiori 4, Marino (RM)”; “prodotto da Mario Rossi, via Fiori 4, Marino (RM) e confezionato da Andrea Bianchi, via delle Camelie 2, Genzano (RM)”; “prodotto e confezionato per Giorgio Bianchi, via Tagliamento 37, Bussolengo (Vr), da Dolce miele, Zona Industriale - via del Commercio 9, Bussolengo (Vr)”; “prodotto da Neri Ugo, Loc. Bassone, 12 (Vr)”.

Esempi errati:
“prodotto e confezionato da Mario Rossi”; “prodotto e confezionato da Mario Rossi, per sé e per gli amici”; “apicoltura Mario Rossi, zona dei Castelli Romani”.
Sanzione prevista da 600 a 3500 euro.


3. Il paese di origine del prodotto

E’ obbligatorio menzionare in etichetta il Paese o i Paesi d’origine in cui il miele è stato raccolto. Nel nostro caso: “Paese di origine: Italia”.
Esempi:
“Paese d’origine: Argentina”; “Paese d’origine: Italia”; “Paesi di origine: Italia e Romania”; “Paesi di origine Cina e Ungheria”.
Sanzione prevista: da 600 a 6000 euro.


Approfondimento
Modifica del D. lgs 179/2004 in merito al Paese di origine

La direttiva 2001/110/CE consentiva, nel caso di miele originario di più Stati membri o Paesi terzi, di sostituire le indicazioni degli Stati o Paesi stessi, a seconda dei casi, con le seguenti diciture:
• miscela di mieli originari della CE;
• miscela di mieli non originari della CE;
• miscela di mieli originari e non originari della CE.


Tale possibilità risulta ad oggi esclusa, grazie alla legge 11.3.2006 n. 81 che ha modificato il D.lgs 21.10.2004 n.179, di recepimento della sopramenzionata direttiva, imponendo l’obbligo di indicazione in etichetta del Paese o dei Paesi di origine in cui il miele è stato raccolto.

4. Il peso netto

Attualmente non è prescritto che le confezioni di miele debbano rispettare determinate gamme di peso. La tolleranza di errore nel peso ammessa è del 3% per confezioni fino a 250 g; del 2% fino a 1000 g; dell’1% da 1000 a 5000 g.
Nell’etichetta va indicato il peso netto, indicato con il simbolo “g” senza alcuna punteggiatura (si può usare anche la misura in Kg) che segue il peso. La dicitura “Peso netto” può essere omessa.
Per confezioni da 200 grammi ad 1 chilogrammo, i caratteri di stampa devono essere alti almeno 4 mm.
La disciplina metrologica (DPR 391/80) regolamenta le altezze minime dei caratteri in base al peso (volume) del prodotto. Fino a 50 g o ml 2 mm. Da 50 g a 200 g o ml 3 mm. Da 200 g a 1000 g o ml 4 mm. Oltre 1000 g o ml 6 mm.

Esempi corretti:
“500 g”; “500 grammi”; “1 Kg”; “1 chilogrammo”.

Esempi errati:
“g 500”; “grammi 500”; “500 g circa”; “chilogrammi 1”; “g. 1000”; “1000gr”.
 
Sanzione Prevista: peso non corrispondente, da 600 a 6000 euro; altezze dei caratteri non corrispondenti, da 51,6 a 516 euro.


Approfondimento
La dimensione dei caratteri

E’ consigliabile che le misure minime siano le seguenti:
• confezioni fino a 50 g: altezza minima 2 mm
• confezioni tra 50 e 200g: altezza minima 3 mm
• confezioni tra 200 e 1000g: altezza minima 4 mm
• confezioni superiori a 1000g: altezza minima 6 mm


5. Il numero di lotto

Va indicato sempre. Rappresenta una tutela merceologica e sanitaria. I caratteri di stampa devono essere chiaramente leggibili.
L’unico caso in cui non è obbligatorio è quando nell’indicazione del “termine minimo di conservazione” viene messa una data espressa con giorno/mese/anno.
Lo si esprime indicandolo con la lettera “L” seguita da:
• numeri;
• lettere;
• numeri e lettere.
La lettera “L” può essere omessa solo se il lotto è ben distinto dalle altre indicazioni in etichetta.

Esempi corretti:
“L 120/02”; “L aca 120”; “L a 120/05”; “L 222 500 g”; “da consumarsi preferibilmente entro il 31/12/04”.

Esempi errati:
“numero di lotto 1333”; “(L) 120/02”.

Sanzione prevista da 600 a 3500 euro.


Approfondimento
L’organizzazione dei dati

Tutti i dati obbligatori (denominazione, lotto, peso) devono comparire nello stesso campo visivo.


6. La “durabilità”

La nuova legge sul miele introduce obbligatoriamente l’indicazione sulla durabilità. Tale dato fa riferimento al “termine minimo di conservazione” (T.M.C.) e non alla “scadenza”, che per il miele non esiste. Il T.M.C. va indicato a discrezione del confezionatore. In pratica si ritiene valido per il miele un T.M.C. di 18 mesi (in questo caso va indicato con mese ed anno); alcuni però ritengono corretto un T.M.C. di due anni (in questo caso può essere indicato con il solo anno).
Nei casi in cui si indica nel T.M.C. solo l’anno, si scrive: “da consumarsi preferibilmente entro la fine...(specificare l’anno)“; nel caso in cui viene attribuito un T.M.C. inferiore ai 18 mesi, occorre indicare mese/anno e si scrive quindi: “da consumarsi preferibilmente entro… (specificare mese ed anno)”.
Se il T.M.C. comprende anche il giorno, si scrive: “da consumarsi preferibilmente entro...(specificare il giorno, il mese e l’anno)”; in quest’ultimo caso, essendo indicata come T.M.C. una data composta da giorno/mese/anno, questa può sostituire il numero di lotto.

Esempi corretti:
“da consumarsi preferibilmente entro la fine del 2009”; “da consumarsi preferibilmente entro la fine di dicembre 2008”; “da consumarsi preferibilmente entro il 31/08/2009”.

Esempi errati:
“da consumarsi entro il 2003”; “da consumarsi preferibilmente entro il 2003”.

Sanzione prevista da 600 a 3500 euro.


Approfondimento
Il termine preferenziale di consumo: definizione

Nota: si ricorda che il termine preferenziale di consumo è la data fino alla quale il responsabile della commercializzazione del prodotto ritiene che questo conservi le sue proprietà specifiche, restando entro i limiti di composizione stabiliti dalla norma. Per il miele tale termine non è definito e va deciso sotto la responsabilità di chi lo mette in commercio.


7. Altre indicazioni facoltative di interesse
Oltre alle informazioni obbligatorie possono essere incluse le seguenti informazioni relative a:
• modalità di conservazione;


Approfondimento
Le modalità di conservazione del miele

Non è obbligatorio specificare le modalità di conservazione per il miele.
Per il miele va comunque benissimo la scritta “per mantenere questo prodotto più a lungo inalterato conservare il vasetto in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce”.


• anno di produzione;
• l’etichettatura nutrizionale / composizione analitica


Approfondimento
L’etichettatura nutrizionale

Non è obbligatoria ed è disciplinata da un apposito decreto (D.Leg. n. 77/93).
I valori da dichiarare in etichetta sono valori medi, generalmente ricavati dai dati ottenibili dalla vasta bibliografia esistente sul miele (anche se è ovviamente possibile mettere dati ricavati dall’analisi effettuata sull’alimento).
Un esempio di etichetta nutrizionale per 100 g di miele, può essere la seguente:
• valore energetico 320 Kcal
• 1360 KJ
• proteine 0 g
• carboidrati 80 g
• grassi 0 g


• gli adempimenti ambientali;


Approfondimento
Adempimenti ambientali

Nulla vieta che il suggerimento ambientale “non disperdere il vetro nell’ambiente” od il logo corrispondente, venga messo in etichetta.
Altre possibili informazioni: simbologia relativa al riciclo dei vasetti ed alla assenza di piombo nel vetro.

• consigli per l’uso;
• la lettera ℮;
• linguaggi/segni per i non vedenti.


I riferimenti legislativi

D. lgs 179/04 del 21/05/2004
GU n° 168 del 20/07/2004 Attuazione della direttiva 2001/110 CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele.

D. lgs 181/03 del 23/06/2003
G.U. n°167 del 21/07/2003 Attuazione della direttiva 200/13/CE concernente l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

Circolare MIPAAF N° 01 del 08/03/2005
Applicazione del D.lgs 21 maggio 2004 n° 179 concernente produzione e commercializzazione del miele.

D. lgs. 109/92 del 27/01/92
G.U. n° 39 del 17/02/92 Diposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee (legge comunitaria per il 1991).

D.P.R. 391/80 del 26/05/80
G.U. n° 211 del 02/08/80 Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE. D.M.S. 01/08/05 G.U. n° 186/ del 08/08/85.

Circolare MIPAAF N° 02 del 12/12/2006
Applicazione del D.lgs 21 maggio 2004 n° 179 e Legge 11 marzo 2006, n. 81 (art. 2 - bis),  concernenti produzione e commercializzazione del miele.

Circolare MIPAAF N°03 del 12/07/2007
Applicazione del D.lgs 21 maggio 2004 n° 179 concernente produzione e commercializzazione del miele- Miele di bosco.

Legge 11 marzo 2006 n. 81
che prevede all’art. 2 - bis che “sull’etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi di origine in cui il miele è stato raccolto”.

Nota esplicativa n. 61913. OTC. 2005.EN, sulla Dir. 2001/110/CE, della Commissione Europea.
 
 
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© Apitalia - Tutti i diritti riservati
Scritto in data 07/09/2009 da Massimo Benvenuti* e Giovanni Formato**
*Dipartimento delle politiche di sviluppo rurale economico e rurale Direzione generale sviluppo rurale, infrastrutture e servizi SVIRIS X - Produzioni animali Via XX Settembre, 20 00187 - Roma Tel.: 06. 46655090 Fax: 06. 46655132 email: m.benvenutii@politicheagricole.gov.it **Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana Via Appia Nuova, 1411 - 00178 Roma Tel.: 06. 790991 - Fax: 06. 79340724 Email: gioformato@yahoo.es
 
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