NAS: sequestri di miele nel Lazio
Redazione Apitalia | 31 Ottobre 2008 | 10:42
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Sono venuto a conoscenza che i carabinieri del NAS laziali stanno operando sequestri di confezioni di miele (anche in quantitativi irrilevanti) presso piccole aziende apistiche che confezionano alimenti a base di miele apponendo etichette con le denominazioni commerciali “miele al peperoncino”, “miele diavoletto (al peperoncino piccante)”, “miele alla mentuccia”, “miele al ginseng”, “miele con pappa reale e propoli”, o con altri ingredienti, si chiede di conoscere l’esatta interpretazione dell’art. 4 del D. Lgsl. N. 179/2004. (E’ vietato aggiungere al miele, immesso sul mercato IN QUANTO TALE o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano, qualsiasi ingrediente alimentare, ivi compresi gli additivi).
Il sequestro viene giustificato per la violazione agli artt. 5, lettera “a” e 6 della Legge 30.04. 1962, n. 283, che a noi pare eccessiva per il tipo d’ingrediente aggiunto, tanto più che la denominazione di vendita non lascia equivoci né trae in errore gli acquirenti. Per di più il miele, come si evince dalla denominazione commerciale, non è più “tale”. Si chiede una risposta nei termini di legge in quanto è assolutamente necessario e urgente dare precise direttive alle ditte produttrici di tali alimenti entrati da anni nell’uso commerciale, attraverso le pagine del mensile nazionale “Apitalia”.
Roberto Grillini, Bologna
Risponde:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari
Direzione Generale della programmazione,
del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi
In merito al Suo quesito, si fa presente che secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 179/04 e succ. mod. la denominazione di
vendita: “MIELE” è riservata al miele definito nell’art. 1, comma 1, dello stesso decreto, ed è utilizzata nel commercio per designare tale prodotto.
S’intende, infatti, per “miele” la sostanza dolce naturale che le api producono da nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano, combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell’alveare.
Per quanto riguarda la possibilità o meno di aggiungere altre sostanze al miele si fa presente quanto riportato nell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 179/04:
“è vietato aggiungere al miele immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano, qualsiasi ingrediente alimentare, ivi compresi gli additivi, ed effettuare qualsiasi altra aggiunta se non di miele”.
Tuttavia, vi è la possibilità di produrre alimenti costituiti principalmente da miele ed altre sostanze purché la denominazione di vendita sia un’adeguata descrizione del prodotto alimentare, così come previsto dall’art. 4, comma 1 bis del D.Lgs. n. 109/92 e succ. mod., ovvero da un’indicazione del tipo: “preparato alimentare a base di miele e peperoncino”.
In tal caso, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 109/92 e succ. mod. la quantità degli ingredienti caratterizzanti deve essere apposta nella denominazione di vendita del prodotto alimentare o in prossimità di essa, oppure nell’elenco degli ingredienti accanto all’ingrediente evidenziato, nelle modalità previste dallo stesso articolo.







