Sigillo di Qualità "Miele Italiano"
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REGOLAMENTO UFFICIALE
 
Articolo 1 - Sigillo di origine e qualità

La Federazione Apicoltori Italiani, con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 101, allo scopo di distinguere, tutelare e promuovere la produzione e il commercio del Miele Italiano di qualità, di meglio aiutare ed assistere gli apicoltori a perfezionare sempre più le tecniche di produzione e le possibilità di commercializzazione del miele, istituisce un sigillo di origine e qualità. il cui marchio viene depositato ufficialmente. Il marchio depositato è costituito da un sigillo autoadesivo a più colori, numerato progressivamente, recante in evidenza la scritta “Miele Italiano” la denominazione e l’emblema della Federazione Apicoltori Italiani, nonché un’ape stilizzata. Esso è di esclusiva proprietà della Federazione Apicoltori Italiani, che ne consentirà l’uso agli aderenti all’iniziativa, nel rispetto di quanto disposto del presente Regolamento. In parziale deroga a quanto stabilito, la grafica del sigillo, nella sola parte contenente il logotipo della Federazione Apicoltori Italiani, potrà essere sostituita, previa autorizzazione con il logotipo di una locale Associazione Apicoltori o di altro organismo impegnato nella tutela e valorizzazione del prodotto. In ogni caso, all’interno del tricolore, nel campo bianco, deve comparire la scritta “Federazione Apicoltori Italiani”.

 
Articolo 2 - Uso del sigillo

Il Sigillo serve ad identificare e proteggere esclusivamente il miele di produzione italiana. Esso viene concesso per essere utilizzato sulle confezioni di miele di ottima qualità, perfettamente ricavato e trattato, puro e maturo con i requisiti e le caratteristiche rispondenti alle indicazioni previste dalla Legge n. 1753 del 12.10.1982 e successive modificazioni, nonché dell’art. 6 del presente Regolamento. La Federazione, può emanare altre direttive sui requisiti qualitativi minimi richiesti, nonché sulle modalità e sulle tecniche di produzione, confezionamento o commercializzazione del prodotto. Il sigillo non deve essere coperto da altre scritte o etichette che in ogni caso devono essere applicate ad una giusta distanza dal sigillo stesso. È consentita la riproduzione del marchio sulla carta commerciale dell’utilizzatore a solo scopo promozionale e pubblicitario, previa autorizzazione della Federazione.

 
Articolo 3 - Diritto di utilizzazione del sigillo

Il diritto di utilizzazione del sigillo viene conferito revocabilmente dalla Federazione che ne dispone in modo esclusivo. Il conferimento avviene su richiesta scritta, mediante una dichiarazione con la quale si riconosce l’istituzione del marchio e le relative disposizioni esecutive. L’apicoltore si impegna ad utilizzare il sigillo per confezioni contenenti esclusivamente miele di produzione italiana, riservandosi la Federazione di accertare in ogni momento e in ogni sede la qualità e l’origine del prodotto e la regolarità del confezionamento. Contro il rifiuto del conferimento del sigillo è ammesso ricorso alla Federazione entro le due settimane dalla comunicazione; la Federazione provvede ad inoltrarne il ricorso ad una apposita Commissione, che decide in modo irrevocabile, formata da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo della Federazione.

 
Articolo 4 - Obblighi

Gli utilizzatori del sigillo si obbligano:

  • a) ad acquistare un quantitativo minimo di 1.000 sigilli per ogni ordinativo, al prezzo stabilito dal Consiglio Direttivo della Federazione;
  • b) ad osservare le disposizioni del presente Regolamento e le delibere ad esso attinenti adottate dagli organi della Federazione;
  • c) a consentire il controllo da parte degli organi della Federazione sulla propria attività di produzione e di commercializzazione aderendo in ogni momento a richieste di sopralluoghi, verifiche, esami, ed analisi di laboratorio, sia del miele, sia dei metodi, sistemi e ambienti di produzione e quant’altro ad essa collegato;
  • d) ad esibire agli organi della Federazione, su richiesta, ogni documentazione, ai fini di un più efficace controllo per il conferimento e l’utlizzazione del marchio;
  • e) a conservare, per ogni 1.000 vasetti confezionati, su cui sia stato apposto il sigillo, un prototipo datato per i necessari eventuali controlli e analisi di laboratorio; il prototipo va reso disponibile in azienda per un termine non inferiore ad un anno dalla data di confezionamento; trascorso questo lasso di tempo, in mancanza di prelievo o di richiesta della Federazione, il prototipo può essere alienato; va comunque conservato un prototipo, per ogni tipo diverso di miele confezionato;
  • f) a segnalare alla Federazione eventuali usi indebiti del sigillo o infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento;
  • g) a non cedere i propri sigilli a terzi anche se a puro titolo gratuito;
  • h) ad etichettare a norma di legge il proprio prodotto.
Nel caso il sigillo, fosse utilizzato da un confezionatore diverso dal produttore, questi è comunque responsabile della qualità del prodotto, nel rispetto dei punti da (a) ad (h).
 
Articolo 5 - Diritti

Gli apicoltori utilizzatori del sigillo hanno diritto:

  • a) ad evidenziare, previa autorizzazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle fatture la loro qualità di utilizzatori del marchio;
  • b) ad ottenere ogni assistenza o agevolazione prevista dal presente Regolamento e dalla altre decisioni o iniziative similari adottate dalla Federazione;
  • c) ad usufruire, di tutti gli strumenti promozionali e divulgativi in favore del consumo del miele italiano e in particolare di quello presentato e commercializzato in confezioni recanti il sigillo;
  • d) di fruire di una particolare convenzione stipulata con alcuni Laboratori per avere analisi sul proprio prodotto a prezzi ridotti e, in generale, di tutte quelle iniziative che la Federazione svilupperà in favore degli utilizzatori.
 
Articolo 6 - Requisiti di qualità dei prodotto contrassegnato con il sigillo “Miele Italiano”

Nelle confezioni che riporteranno il sigillo non potrà essere posto miele che non soddisfi, oltre alle disposizioni generali delle leggi nazionali e comunitarie in materia, anche i seguenti altri requisiti:

  • a) deve essere di produzione dell’ultima annata, intendendosi per tale un miele prodotto nell’anno solare, confezionato e posto in commercio non oltre la primavera dell’anno successivo, fatta esclusione per il miele di corbezzolo;
  • b) il tenore di acqua non deve superare il 18.0%, salvo le deroghe previste, per particolari tipi di miele, dalla legge 753/92 e eccessiva modificazioni, per i quali non deve comunque superare il 19,0%;
  • c) il contenuto in HMF (ldrossimetilfurfurale) non deve essere superiore a 10 mg/Kg, fatta eccezione per il miele uniflorale di Erica (Erica arborea) in cui è ammesso un contenuto in HMF di 20 mg/Kg;
  • d) di fruire di una particolare convenzione stipulata con alcuni Laboratori per avere analisi sul proprio prodotto a prezzi ridotti e, in generale, di tutte quelle iniziative che la Federazione svilupperà in favore degli utilizzatori.
È ammesso confezionare il miele solamente in contenitori di vetro, fatta eccezione esclusivamente per il miele in favo. È possibile apporre il sigillo anche nelle confezioni in cui il miele è unito a frutta secca.
 
Articolo 7 - Controlli-procedura

La Federazione si riserva il diritto di controllare l’utilizzazione dei sigillo. Ogni utilizzatore del sigillo può essere quindi soggetto a verifiche da parte degli incaricati delle Federazione circa il suo uso regolamentare. Sono previste verifiche di due tipi:

  • a) sul prodotto già confezionato destinato alla commercializzazione, da svolgersi presso la sede dell’utilizzatore, con l’ointervento di almeno due incaricati della Federazione che preleveranno campioni di miele, sigillandoli in presenza di un responsabile e redigendo apposito verbale;
  • b) sul prodotto confezionato e già commercializzato. In tali casi gli incaricati della Federazione effettueranno l’acquisto di miele confezionato direttamente sul mercato, nel tempo e nel luogo ritenuti pi’ opportuni. I campioni saranno sigillati e trasmessi alla Federazione, unitamente al verbale di prelievo e alla ricevuta fiscale rilasciata dal titolare dell’esercizio commerciale. La Federazione sottoporrà i mieli comunque prelevati ad analisi di laboratorio presso gli Istituti specializzati per accertarne la loro rispondenza all’origine e ai requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento, dando comunicazione all’interessato dei risultati.
 
Articolo 8 - Perseguimento degli abusi

In caso di uso abusivo dei sigilli da parte di un utilizzatore il Consiglio di Direttivo della Federazione può:

  • a) ammonirlo;
  • b) interdirgli provvisoriamente il diritto di utilizzazione dei sigilli;
  • c) nei casi gravi, revocargli in via definitiva il diritto di utilizzazione;
  • d) ove l’uso abusivo e irregolare del sigillo leda l’interesse generale dei produttori avviare azioni legali in nome e per conto di tutti gli utilizzatori.
Nei casi sub a) e b) l’interessato può inoltrare reclamo al Consiglio di Amministrazione della Federazione; nei casi sub c) può appellarsi all’Assemblea della Federazione, In entrambi i casi dovrà notificare per iscritto il reclamo o l’appello, che dovranno pervenire alla Federazione entro due settimane dalla comunicazione della decisione. Reclamo e appello non hanno alcun effetto dilatorio sul provvedimento adottato.
 
Articolo 9 - Disposizioni finali

Tutte le disposizioni relative all’utilizzazione dei sigilli saranno rese note attraverso comunicazioni della Federazione sui propri mezzi di informazione. Anche le sanzioni adottate e rese definitive, di cui all’art. 8, potranno essere oggetto di pubblicazione. Non sono ammesse rivendicazioni o pretese di qualsiasi natura nei confronti della Federazione a causa dell’esclusione temporanea o permanente dal diritto di utilizzazione dei sigilli, ovvero a causa del rifiuto, al conferimento del diritto stesso. La Federazione non assume alcuna responsabilità circa l’operato degli aderenti all’iniziativa, che provvedono alla produzione, al confezionamento ed alla commercializzazione del prodotto: essa si limita a dare applicazione alle norme contenute nel presente Regolamento, vigilando che siano rispettate, nessun altro rapporto potendo esistere tra la Federazione e il consumatore. Tribunale competente per tutte le controversie derivanti dall’utilizzazione dei sigilli è quello della sede della Federazione Apicoltori Italiani.