| REGOLAMENTO UFFICIALE |
| Articolo 1 |
| Il Sigillo di Qualità “Solo Miele Prodotto in Italia” è di esclusiva proprietà di Melitense e si trova in commercio in due versioni denominate “Grande”, che va impiegata su confezioni di miele da 500 e 1.000 grammi e “Piccola”, da utilizzare su confezioni da 50 fino a 250 grammi. Melitense ne concede l’utilizzo esclusivo a quanti acquistano il Sigillo e si attengono rigorosamente a quanto stabilito dal presente Regolamento. Non sono ammesse riproduzioni e contraffazioni. Chi le mette in pratica sarà punito in modo rigoroso, esclusione inderogabile dall’uso del Sigillo di Qualità “Solo Miele Prodotto in Italia”. |
| Articolo 2 |
| Il Sigillo può essere impiegato esclusivamente, senza la benché minima deroga, su partite di Miele Italiano: cioè provenienti da flora del nostro Paese. In più, il miele deve rispondere totalmente ai requisiti richiesti dalle normative vigenti che regolano la produzione e la commercializzazione del miele. Sul Sigillo non devono comparire ulteriori scritte o etichette che possano trarre in inganno il consumatore. |
| Articolo 3 |
| La richiesta di attribuzione del Sigillo di Qualità “Solo Miele Prodotto in Italia” viene evasa dopo richiesta scritta. E’ d’obbligo una dichiarazione dell'acquirente mediante la quale si riconosce la validità del Sigillo di Qualità “Solo Miele Prodotto in Italia”, tutte le disposizioni che lo rendono operativo, il Regolamento in oggetto. Il Sigillo di Qualità “Solo Miele Prodotto in Italia” sarà postalizzato presso il richiedente tenendo conto dei tempi di consegna del servizio postale. A tal riguardo Melitense declina ogni responsabilità e rivalsa da parte di chi fa richiesta del Sigillo di Qualità “Solo Miele Prodotto in Italia”. |
| Articolo 4 |
Chi fa uso del Sigillo è tenuto ad osservare le seguenti disposizioni:
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| Articolo 5 |
| Melitense si impegna con apposite campagne promozionali a pubblicizzare il “Sigillo di Qualità” mettendo in primo piano gli utilizzatori presso Enti, Autorità, Istituzioni, media e quanto altro permetta di veicolare l’immagine di chi utilizza il Sigillo. Melitense ha a disposizione sul territorio una rete di laboratori (analisi chimica e sensoriale) che permetteranno di eseguire analisi circostanziate e dotate di elevati standard. Gli utilizzatori del Sigillo di Qualità “Solo Miele Prodotto in Italia” , troveranno anche spazio sulla Rivista Apitalia e sul suo sito web www.apitalia.net. |
| Articolo 6 |
| Nei vasetti di miele potrà essere invasettato solo miele italiano e per quanto riguarda questo aspetto non si ammettono deroghe. Per quanto riguarda la scadenza si deve tener conto degli obblighi di legge, anche se nel presente Regolamento si valuta che non si dovrebbe andare oltre i 18 mesi dal confezionamento. Il tenore di acqua non deve andare oltre il 18.0%, purché non ci siano deroghe previste dalla legislazione, per particolari tipi di miele. Il contenuto in HMF (ldrossimetilfurfurale) non deve andare oltre i 15 mg/kg, l’unica eccezione è per il miele uniflorale di Erica (Erica arborea) in cui è ammesso un contenuto in HMF di 20 mg/kg. Nel miele non devono essere presenti residui di antibiotici, come prevede il quadro normativo, e di altre sostanze di sintesi chimiche che danneggiano la qualità e l’immagine del prodotto finale. Il miele può essere confezionato solo in contenitori di vetro. Unica deroga per il miele in favo. Il Sigillo di Qualità “Solo Miele Prodotto in Italia” può accompagnare anche confezioni in cui il miele si trovi miscelato a frutta secca e/o ad altri prodotti dell’alveare. |
| Articolo 7 |
| I controlli effettuati dall’Organismo di Controllo possono essere eseguiti sia sul prodotto confezionato che si trova già in commercio sia in azienda. I campioni prelevati saranno sigillati e avviati alle verifiche del caso. Gli utilizzatori del Sigillo di Qualità “Solo Miele Prodotto in Italia” riconoscono in toto questo tipo di verifica e si impegnano a non mettere in atto alcun tipo di intralcio alle indagini e di riconoscere gli esiti delle analisi. Per quanto riguarda le infrazioni sono previste le seguenti ammende: • per infrazioni leggere ci sarà una ammonizione e l’eventuale interdizione all’uso del Sigillo di Qualità “Solo Miele Prodotto in Italia”, ma solo per un breve periodo; • nei casi di infrazione seria (vera e propria frode, come invasettare miele di altri paesi) l’utilizzo del Sigillo di Qualità “Solo Miele Prodotto in Italia” sarà revocato in via definitiva. Il provvedimento di revoca sarà pubblicato, con risalto, sulla Rivista Apitalia e sul suo sito web www.apitalia.net In caso di reclamo, esso deve arrivare all’Organismo di Controllo entro 30 giorni dalla verifica di infrazione. L’Organismo di Controllo provvederà a valutarne la fattibilità, dopodiché il suo giudizio è insindacabile. |
| Articolo 8 |
| Melitense non ha la benché minima responsabilità in merito ai comportamenti di quanti aderiscono all’iniziativa del Sigillo di Qualità “Solo Miele Prodotto in Italia” lungo l’intero processo di filiera: produzione, confezionamento, commercializzazione del prodotto. Melitense si impegna esclusivamente a controllare e fare applicare le disposizioni che sono presenti nel Regolamento in oggetto. Foro competente per qualsivoglia controversia derivante dall’utilizzazione del Sigillo è quello della sede di Melitense. |
| Articolo 9 |
| Unico proprietario del Sigillo di Qualità “Solo Miele Prodotto in Italia” è Melitense, ogni contraffazione ed imitazione sarà perseguita a norma di legge. |