Scopri PrintApitalia!
Denuncia alveari: che giungla!
[Condizioni di accesso ai contenuti di Apitalia Online]
 
 Di Franco Mutinelli per Apitalia Online
 
 
La denuncia di possesso degli alveari in Italia è un vero rebus. Riuscire a capire qualcosa è veramente problematico: si può parlare senza esagerazioni di un vero e proprio percorso ad ostacoli. Cerchiamo di vederci più chiaro.
 
La Legge n. 313/2004, Disciplina dell’apicoltura, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, all’articolo 6 specifica che la denuncia degli alveari va presentata ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente entro 180 giorni dall’entrata in vigore della stessa legge. In parole povere, tutti gli apicoltori avrebbero dovuto fare la denuncia dei propri alveari entro il 30 giugno 2005 e, per gli anni successivi, “entro il 31 dicembre degli anni nei quali si fosse verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari, in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più̀ o in meno”.
 
Ciò premesso, ci si sarebbe forse aspettato un adeguamento delle leggi regionali e delle province autonome all’articolo 6 della legge 313. In realtà ciò non si è verificato. Infatti, quanto previsto dalla legge 313 contrasta con la necessità di un aggiornamento annuale del censimento del patrimonio apistico richiesto dalle norme sanitarie, cui fanno riferimento le leggi regionali/PPAA.
 
A questo punto comincia il rompicapo. Ve ne chiederete la ragione? In sostanza le ASL continuano a fare riferimento, come detto, alle leggi regionali/PPAA, mentre la 313 ha concesso all’apicoltura la possibilità di ottenere un censimento degli alveari presenti sul territorio nazionale nel 2005, sollevando da un’incombenza annuale poco gradita, ma lasciando un vuoto d’informazione annuale sulla consistenza apistica italiana e non prendendo in considerazione gli aspetti sanitari connessi.
 
Tale incongruenza non è di poco conto, se si considera anche il fatto che i fondi della Comunità Europea sono ripartiti fra tutti gli Stati membri in base al numero di alveari denunciati: più alveari l’Italia denuncia più fondi riceve tramite il regolamento CE n. 797/2004, fondi che poi sono ripartiti fra gli apicoltori italiani, in base al censimento regionale. Data l’intricata situazione, riportiamo di seguito le scadenze di denuncia degli alveari in base alle leggi regionali, alle quali gli apicoltori devono adempiere.
 
 
Leggi regionali per l'Apicoltura
 
  • ABRUZZO Legge Regionale N. 3 Del 08-01-1982 - 31 Marzo
     
  • BASILICATA Legge Regionale N. 15 Del 03-05-1988 – 30 Novembre
     
  • BOLZANO Legge Provinciale N. 1 Del 29-06-1989 - Non Specificata
     
  • CALABRIA Legge Regionale N. 29 Del 03-09-1984 - Non Specificata
     
  • CAMPANIA Legge Regionale N. 7 Del 29 Marzo 2006 – 31 Dicembre
     
  • EMILIA ROMAGNA Legge Regionale N. 35 Del 25-08-1988 – 31 Dicembre
     
  • FRIULI VENEZIA GIULIA Legge Regionale N. 16 Del 29-03-1988 – 30 Novembre

  • LAZIO Legge Regionale N. 75 Del 21-11-1988 – 30 Marzo
     
  • LIGURIA Legge Regionale N. 36 Del 09-07-1984 – 30 Novembre
     
  • LOMBARDIA Legge Regionale N. 54 Del 28-06-1983 – 31 Marzo
     
  • MARCHE Legge Regionale N. 36 Del 08-10-1987 – 31 Marzo
     
  • MOLISE Legge Regionale N. 42 Del 24-12-2002 – Dal 10 Novembre Al 31 Dicembre
     
  • PIEMONTE Legge Regionale N. 20 Del 03-08-1998 – Dal 1 Novembre Al 31 Dicembre
     
  • PUGLIA Legge Regionale N. 61 Del 08-06-1985 – Non Specificata
     
  • SARDEGNA Legge Regionale N. 30 Del 17-12-1985 – 30 Giugno
     
  • SICILIA Legge Regionale N. 17 Del 06-04-1996 – 31 Dicembre
     
  • TOSCANA Legge Regionale N. 69 Del 18-04-1995 – Dal 1 Novembre Al 31 Dicembre
     
  • TRENTO Legge Provinciale N. 16 Del 18-04-1988 – 30 Novembre
     
  • UMBRIA Legge Regionale N. 24 Del 26-11-2002 – Non Specificata
     
  • VALLE D’AOSTA Legge Regionale N. 56 Del 24-08-1982 – 31 Marzo
     
  • VENETO Legge Regionale N. 23 del 18-04-1994 30 Novembre
 
 
 
[Torna alla homepage]